Cenone col botto… occhio alle responsabilità

di alessandro klun*

Tra contagi in risalita, booster, mascherine all’aperto e super green pass ci stiamo avvicinando al periodo delle festività natalizie, il secondo dell’era Covid-19.

La voglia di festa e svago cresce ma in alcune occasioni può assumere contorni paradossali.

È il caso di un episodio, piuttosto singolare, giunto all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria verificatosi nel corso di un veglione di fine anno.

All’interno di un ristorante si consumava il “classico” cenone quando un gruppo di commensali decideva di festeggiare l’arrivo del nuovo anno scagliando a terra piatti e bicchieri, sino a quel momento utilizzati per la consumazione dei pasti.

Senonché uno di tra tali avventori subiva una lesione ad un occhio provocata da una scheggia proveniente da un piatto di porcellana scagliato a terra da un altro cliente.

Il danneggiato agiva quindi in giudizio nei confronti del titolare del ristorante al fine di essere risarcito per i danni subìti.

All’esito di tre gradi di giudizio la Suprema Corte escludeva la responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun legame causale tra il danno e la prestazione di servizio oggetto del contratto: non rientra tra gli obblighi del ristoratore quello di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori del locale,  se il danneggiato ha partecipato a tale attività, da cui è derivato il danno (Cass. Civ., sez. III, 15.02.2003, n. 2312, in Contratti, n. 5/2004, p. 457).

E’ stata esclusa anche la responsabilità extracontrattuale del ristoratore, pure invocata dal danneggiato in via alternativa, per cose in custodia e per fatto dell’addetto al servizio, non essendoci, anche a tal titolo, alcun rapporto di causalità tra la consegna dei piatti da parte dei camerieri ai clienti che ne avevano fatto esplicita richiesta al solo scopo di gettarli a terra e il danno lamentato: questo perché tale rapporto veniva interrotto dal lancio del piatto sul pavimento, evento ulteriore, imprevedibile ed unica causa della lesione, che nulla aveva a che fare con il suo normale impiego.

Alla luce di ciò, veniva ritenuto responsabile il solo commensale che aveva lanciato il piatto……rimasto tuttavia ignoto.

*A cena con diritto

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