Temporary restaurant, istruzioni per l’uso

di alessandro klun

Sono in continua espansione i c,d. pop up o temporary restaurant, ossia attività operanti nel settore somministrazione alimentare che svolgono la propria attività transitoriamente, ossia aprono in una sede e dopo un breve lasso di tempo chiudono e si trasferiscono altrove.

Sul piano giuridico il nostro ordinamento non dedica alcuna specifica disciplina a questa fattispecie.

Nell’attesa di una normativa ad hoc che intervenga in materia, per avviare ed esercitare queste attività temporanee è necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune del luogo dove la si intende svolgere e prima del suo inizio (analogo incombente è previsto al momento della sua cessazione).

A ciò si aggiunga, in capo a colui che intende intraprenderla, il possesso di specifici requisiti, soggettivi (requisiti morali, di cui all’articolo 71, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010, e professionali relativi all’attestato HACCP) e oggettivi ossia attinenti all’idoneità degli spazi.

Sotto quest’ultimo profilo la destinazione d’uso dei locali dove viene svolta l’attività deve essere compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Inoltre devono essere rispettate tutte le disposizioni in materia urbanistica, di igiene edilizia, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza e igiene alimentare, e quelle previste da regolamenti locali di polizia urbana.

Sul piano puramente civilistico particolare attenzione deve essere dedicata al contratto che occorre perfezionare per poter disporre temporaneamente di tali locali.

Funzionale a tale esigenza è la stipula, per iscritto e con successiva registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, di un contratto di locazione commerciale di tipo transitorio così come previsto dal comma  5 dell’articolo 27 della Legge n. 392/197, c.d. Legge equo canone.

Tale norma prevede la possibilità per le parti di stipulare un contratto di locazione per una durata inferiore ai 6 anni previsti dal comma  1, articolo 27 legge cit. – “qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio” .

Quanto al contenuto il contratto deve necessariamente prevedere l’indicazione e la documentazione di una oggettiva e reale esigenza transitoria, come ribadito anche dalla Suprema Corte con sentenza 16 luglio 2019, n. 18942/2019, oltre ai dati catastali dell’edificio, all’attestazione di conformità energetica, al canone convenuto e alla durata del rapporto, elementi, questi ultimi, la cui determinazione è affidata alla libera e autonoma volontà delle parti.

Per effetto del suo carattere provvisorio non trovano applicazione in relazione contratto di locazione di tipo transitorio le norme relative alla indennità di avviamento (artt. 27 e 34 L. n. 392/1978), al diritto di prelazione e al riscatto (art. 35 e 41 L. n. 392/1978).

In conclusione, questa tipologia di contratto sembra rispondere correttamente e adeguatamente alle caratteristiche proprie del ristorante temporaneo condizionatamente al fatto che si tratti di un’attività di somministrazione alimentare che effettivamente e oggettivamente sorga e si esaurisca in un breve arco temporale.

*A cena con diritto

FabioAdmin

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