Caso Gubbio: è diffamazione a danni dell’imprenditore?

*di alessandro klun

La notizia diffusa sul web, poi rivelatasi falsa, di un’intossicazione alimentare diffusa tra i clienti di un ristorante a Gubbio conseguente ad un pranzo a base di pesce crudo da loro stessi portato ha avuto rilevanza nazionale, al punto che lo stesso titolare dell’attività è intervenuto via social per smentire l’accaduto.

Nel caso di specie, potrebbero dirsi o meno integrati gli estremi di una diffamazione a danni dell’imprenditore della ristorazione conseguente alla lesione dell’immagine e della reputazione del proprio locale?

Preliminarmente, occorre verificare se nella diffusione del fatto siano stati riportati o meno elementi più o meno espliciti che consentivano di ricondurlo al locale e alla responsabilità del suo titolare, poiché soltanto in tal caso potrebbe configurarsi la diffamazione aggravata, in quanto avvenuta on line, con conseguente iniziativa giudiziale del soggetto leso, iniziativa che potrebbe coinvolgere anche gli organi di stampa.

Al contrario la diffamazione è da escludere tanto nell’ipotesi di assenza di indicazioni tali da riferire chiaramente l’accaduto al locale – ad esempio se si parla di ristorante della zona o ristorante di Gubbio – quanto nel caso  di elementi che soltanto per chi è o conosce la zona in cui si trova il locale consentono di riferirlo a quest’ultimo.

Pertanto soltanto nella prima ipotesi l’imprenditore danneggiato può dirsi legittimato a presentare formale denuncia-querela nei confronti di ignoti, non essendo sin qui individuati specifici responsabili, con conseguente compito dell’Autorità Giudiziaria di ravvisare o meno, nell’esposizione dei fatti, la sopra descritta fattispecie criminosa.

*a cena con diritto

Letizia Ceriani

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