Scrivere recensioni false in rete può costituire reato
*di alessandro klun
Scrivere recensioni false in rete, sui numerosi portali dedicati, può costituire reato.
Oltre alla diffamazione, aggravata a mezzo social – art. 595 comma 3, cod. pen. (“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”), possono integrarsi gli estremi della sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen.
Tale norma prevede espressamente che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Con riferimento alle recensioni online la fattispecie presuppone la pubblicazione, con nome falso, di un falso giudizio positivo così inducendo in errore la piattaforma e i suoi utenti sull’assegnazione ad una determinata attività di una valutazione favorevole, con l’intento di non consentire loro o comunque ostacolare ogni accertamento sulla veridicità del suo contenuto.
La stessa norma trova applicazione anche nel caso di nick-name- inteso come nome abbreviato (o di fantasia), col quale un utente si collega a determinati servizi Internet, non necessariamente associato ad una reale identità anagrafica – differenti usati di volta in volta per pubblicare recensioni mendaci favorevoli ad uno stesso locale.
Infatti, l’autore di tale condotta, pubblicando volta per volta una recensione differente dalla precedente, assume giuridicamente, caso per caso, differenti generalità, attribuendosi, ogni volta quel falso stato ovvero una qualità richiesti dalla norma citata.
Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte osservando che non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, …ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità”.
Tuttavia, quanto sopra esposto non può prescindere da una necessaria valutazione del caso concreto.
In particolare, il problema può dirsi escluso nell’ipotesi in cui la policy del portale o della piattaforma di recensioni richieda, ai fini della loro pubblicazione, la comunicazione delle generalità da parte dell’autore, o preveda il ricorso a ad altri specifici e preventivi strumenti diretti a tutelare la propria reputazione e affidabilità posta in discussione proprio dalla larga diffusione delle false valutazioni.
*a cena con diritto