Live music in bar e ristoranti. Ci vuole l’autorizzazione?

*di alessandro klun

L’organizzazione di una serata musicale in un bar o un ristorante o in ogni caso in un locale che non ha per attività principale quella dell’intrattenimento musicale, non richiede alcuna specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del TULPS (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in forza del quale “senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti”.

Sul punto pacifica è la giurisprudenza amministrativa nel ritenere che tale disposizione non si applica ai locali che svolgono somministrazione alimentare se tale attività è prevalente.

In particolare, va ricordata la sentenza 3171/2015 con cui il Tar Puglia – Lecce, su ricorso del titolare di un bar, ha annullato il provvedimento con cui l’ente comunale aveva disposto la cessazione dell’attività in quanto in loco si effettuava intrattenimento musicale in pretesa violazione della citata norma.

Il giudice amministrativo, in accoglimento del suddetto ricorso, ha escluso l’applicabilità dell’art. 68 TULPS, in quanto l’offerta di brani musicali rappresentava un’attività accessoria e subordinata a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande.

Tale conclusione viene raggiunta sulla base della mancanza, nel caso di specie,  di alcuni elementi fattuali, quali il biglietto per l’ingresso, il maggior costo per la consumazione…che valutati nel loro insieme, ove presenti, avrebbero consentito, al contrario,  di affermare che l’attività principale svolta dal locale era l’intrattenimento musicale.

In conclusione, l’art. 68 TULPS trova applicazione soltanto ed esclusivamente quando l’offerta musicale rappresenta l’attività principale di un locale, come nell’ipotesi di una discoteca. 

*a cena con diritto

Letizia Ceriani

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