Dove si incontrano tifoserie e ristorazione
*a cena con diritto
Ha fatto scalpore la notizia, diventata subito virale, del rifiuto di un ristoratore a far accedere al proprio locale una cliente e la propria famiglia perché indossava il cappello e la maglietta di una squadra calcistica di serie A. I malcapitati pensavano fossero uno scherzo, ma, secondo il loro racconto, il gestore sarebbe stato irremovibile.
Al di là delle inevitabili polemiche e repliche social, è evidente che rifiutare il servizio per la fede calcistica non è praticabile, non essendo la relativa scelta esercitabile in maniera completamente libera.
In base all’art. 187 reg. TULPS, fermi i divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente, a coloro che sono in stato di deficienza psichica per altra infermità, e a coloro che si trovano in stato di manifesta ubriachezza, è lecito rifiutare il servizio a un cliente che ne corrisponda il prezzo solo in presenza di un legittimo motivo, in mancanza del quale, può incorrere in una sanzione pecuniaria amministrativa variabile tra 516,00 e 3.098,00 euro.
In buona sostanza, tornando al caso di specie, chi esercita attività di somministrazione alimentare non può impedire l’accesso ai clienti per i propri colori calcistici, in quanto, non essendo un motivo legittimo, si tratterebbe di una selezione arbitraria contraria alla legge.
*di alessandro klun