Tar Toscana. Il dehors richiede l’autorizzazione dei condomini

*a cena con diritto

Il posizionamento di una pedana e di due ombrelloni per la somministrazione all’aperto da parte di un esercizio commerciale ad uso enoteca richiede l’autorizzazione dei condomini dell’edificio in aderenza al quale erano stati installati così come previsto dal regolamento comunale vigente.

Questo è quanto ha stabilito in una recente sentenza il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, in seguito al ricorso di condomini del citato edificio che, dubbiosi sul legittimo posizionamento di tali arredi, si sono rivolti al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento del provvedimento comunale che ne aveva autorizzato la collocazione.

La vicenda era partita dalla richiesta che il titolare del locale aveva presentato al Comune fiorentino per l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico con un dehors costituito dai suddetti manufatti. 

L’ente locale aveva approvato l’installazione di tali arredi, tuttavia con l’indicazione di collocarli a ridosso dell’edificio a causa dell’assenza di marciapiede in quella zona.

Di qui il ricorso dei condomini residenti nell’edificio che lamentavano, oltre alla mancanza del loro consenso all’installazione, anche la pericolosità degli ombrelloni già posizionati in quanto raggiugendo il primo piano dello stabile la loro pendenza faceva si che, nel caso di pioggia, l’acqua cadeva sulla facciata e sul portone d’ingresso del condominio.

Senza peraltro considerare che la particolare ubicazione del dehors, in quanto affacciato direttamente sullo spazio antistante il portone condominiale, ne impediva o limitava l’ingresso a causa dell’ostruzione causata dalla fila di clienti che si formava davanti all’accesso del dehorsstesso.

In accoglimento delle ragioni dei condomini, il Tar ha annullato il provvedimento comunale affermando che “il regolamento comunale prevede che per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l’assenso del condominio”. 

Quindi, prima della materiale collocazione, era necessaria una delibera dell’assemblea condominiale per autorizzare l’esercizio commerciale a realizzare tali interventi.

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

SHARE