Ristoranti e incidenti. Cosa deve fare il proprietario?

*di alessandro klun

Il ristoratore ha l’obbligo di vigilare sull’uso delle attrezzature ludiche rese disponibili ai propri clienti? Secondo la Corte di Cassazione la risposta è no.

In particolare, il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte nasce dalle lesioni riportate da minore a seguito di una caduta verificatesi mentre era su una sedia a dondolo installata nel parco giochi di un ristorante.

A seguito di ciò, i genitori, citavano in giudizio il proprietario del ristorante, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dal figlio, ritenendo che il ristoratore avrebbe dovuto sorvegliare sul parco giochi affinché non si verificassero incidenti.

I Giudici di merito accoglievano parzialmente la richiesta dei genitori del danneggiato, ritenendo il ristoratore corresponsabile del pregiudizio e tenuto al risarcimento in favore del danneggiato, responsabile per l’80%, in misura pari al 20% per omessa necessaria sorveglianza del minore intento all’uso dell’attrezzatura investita della questione, su ricorso del ristoratore, il Supremo Collegio, sulla scorta di un consolidato orientamento (tra le altre, Cassazione civile, Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15895, Cassazione civile, Sez. III, 23 giugno 2009, n. 14622 Cassazione civile, Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 20 settembre 2006, n. 20328,) in accoglimento della sua domanda, riformava parzialmente la pronuncia della corte territoriale nella parte in cui aveva dichiarato la concorrente responsabilità del ristoratore nella verificazione dell’evento dannoso condannandolo al ristoro dei danni ed alla refusione della metà delle spese di lite (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 2013, n. 12401).

In particolare, ricondotta la fattispecie all’illecito aquiliano di tipo omissivo, statuiva che “la messa a disposizione di un parco giochi a perfetta regola d’arte da parte di un titolare di un ristorante non determina non comporta l’assunzione di obbligazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle assunte con il contratto di ristorazione a carico di costui alcun obbligo di sorveglianza dei minori intenti all’uso delle relative attrezzature, salvo l’ipotesi che sia fornito anche un apposito servizio di baby sitter)”.

In sostanza escluso, in quanto non contestato, che l’attrezzatura ludica messa a disposizione della clientela fosse a perfetta regola d’arte, sussiste in capo ai genitori, come accade in tutti i casi di minori da loro condotti al ristorante, un obbligo di vigilanza sui propri figli che non si trasferisce in capo all’esercente l’attività ristorativa, tra le cui prestazioni non è inclusa la vigilanza sui minori, fatta salva, come sottolineato, l’ipotesi del servizio baby-sitting.

Per di più, il ristoratore aveva affisso un regolamento d’uso delle attrezzature del parco, riservandone l’uso ai minori dai 5 ai 12 anni esclusivamente sotto la diretta sorveglianza dei genitori.

La responsabilità ricade, pertanto, sui genitori che – nel caso di specie – avrebbero dovuto sorvegliare il proprio figlio, ove l’obbligo del ristoratore è, invece, quello di garantire il buono stato d’uso delle attrezzature, che nel caso deciso dai giudici non era oggetto di discussione.

*a cena con diritto

FabioAdmin

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