Responsabilità per macchie o abiti rovinati

*di alessandro klun

Immaginatevi seduti al tavolo quando il cameriere, inciampando, vi versa addosso un’intera bottiglia di vino rosso o il contenuto della pietanza ordinata. Chi risponde dell’accaduto e, per l’effetto, è tenuto al risarcimento del danno cagionato?

Il quesito può trovare soluzione nella disposizione di cui all’art. 2049 c.c. che consente all’avventore danneggiato di agire direttamente, in via alternativa, o nei confronti dell’autore del fatto che ha provocato il pregiudizio ovvero del proprietario del ristorante, quale preponente del cameriere, dove ci è recati per consumare il pranzo o la cena.

Naturalmente l’applicazione di detta norma presuppone necessariamente che tra il cameriere danneggiante e il ristoratore datore di lavoro sussista un rapporto di preposizione, ossia un rapporto in base al quale un soggetto agisce per conto di un altro soggetto seguendo sue precise disposizioni.

Non occorre, che la preposizione sia sinonimo di subordinazione posto che le locuzioni “datore di lavoro” e di “dipendente” vanno intese in senso ampio, al punto da potervi includere differenti tipologie di rapporto di lavoro (occasionale, collaborazione esterna, a chiamata, intermittente…).

Se sussiste questo requisito, unitamente agli altri elementi previsti dalla norma (fatto illecito, nesso di causalità tra le mansioni svolte dal danneggiante ed il danno arrecato al danneggiato), il danneggiato può decidere di agire contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno. In questo caso, peraltro, il ristoratore preponente non potrà difendersi sostenendo di aver adottato tutte le cautele previste per evitare il danno (a titolo esemplificativo non potrà escludere la propria responsabilità asserendo di aver dotato il cameriere di calzature antiscivolo e di averlo ben istruito su come si servono in tavola le bottiglie di vino).

Ciò in quanto trattasi di responsabilità oggettiva del preponente, che non ammette che costui possa andare esente provando di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per impedire il danno, prescindendo peraltro da dolo o colpa della sua condotta. Per sottrarsi a responsabilità il ristoratore preponente non potrà fare altro che tentare di dimostrare l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2049 c.c: assenza di preposizione nel rapporto con il danneggiante e/o che il danno non è stato determinato causalmente dal lavoro assegnato al preposto.

*a cena con diritto

FabioAdmin

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