Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: le novità introdotte dal D. Lgs. 198/2021

a cura di Carlotta Busani, lawyer DLA Piper in Italia

Il decreto legislativo 198/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, introduce norme finalizzate a contrastare e impedire le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate e, al contempo, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente per tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. Le disposizioni previste dal decreto 198 si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari da parte di fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti; sono invece escluse le relazioni dirette con i consumatori (B2C).

Tra le principali implicazioni pratiche per le società della filiera agricola e alimentare vi è la necessità di adeguare i propri contratti di cessione alle disposizioni del decreto entro il 15 giugno 2022. I contratti dovranno essere obbligatoriamente stipulati per iscritto e, salvo eccezioni (previse, ad esempio, per ristoranti e bar, oppure per la stagionalità del prodotto) dovranno avere una durata minima di un anno. Sarà inoltre necessario concludere i contratti prima della consegna dei prodotti ceduti e prevedere clausole specifiche per definire la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, nonché le modalità di consegna e di pagamento.

Il decreto descrive in maniera puntuale alcune fattispecie comportamentali specificamente identificate come pratiche commerciali sleali vietate in ogni caso (le quali rientrano nella cd. ‘black list’) o consentite solo se specificamente concordate tra fornitore e acquirente in termini chiari e univoci al momento della conclusione del contratto di cessione o in un altro accordo successivo (queste ultime sono ricompresa in una cd. ‘grey list’).

Per citare solo alcuni esempi, nella black list figurano l’annullamento di ordini di prodotti deperibili con preavviso inferiore a 30 giorni, la modifica unilaterale di alcune condizioni di un contratto di cessione, nonché la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti. Tra le pratiche commerciali comprese nella black list, di particolare impatto per il settore sono i nuovi divieti su termini di pagamento superiori a quelli massimi stabiliti nel decreto. In particolare, il termine per il versamento del corrispettivo è di 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per quelli non deperibili a partire, alternativamente, dal termine del periodo di consegna (che non può superare un mese) oppure dalla data in cui in cui è stabilito l’importo da versare (a seconda di quale data sia successiva).

Nella categoria di pratiche commerciali in grey list, rientrano, invece, comportamenti come la restituzione di prodotti invenduti senza alcuna corresponsione di pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento, la richiesta al fornitore di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o per la messa in commercio dei prodotti, nonché la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per la pubblicità effettuata dall’acquirente.

Infine, il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF) è stato designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie (fino al 5% del fatturato). Al riguardo, è stata predisposta un’apposita pagina web contenente la modulistica necessaria per denunciare in modo agevole, ed eventualmente anche su base confidenziale, le pratiche commerciali ritenute sleali.

FabioAdmin

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