La ristorazione è un’attività commerciale?
*di alessandro klun
Per la Corte di Cassazione l’attività di ristorazione non può dirsi compresa nella nozione di commercio, in quanto caratterizzata dalla trasformazione delle materie prime alimentari in beni destinati alla somministrazione alimentare che non hanno più le caratteristiche originarie.
Pertanto, in presenza di un regolamento condominiale di natura contrattuale , ossia redatto dal costruttore dell’edificio e approvato all’unanimità dai singoli acquirenti degli immobili, che contiene il divieto di destinare unità immobiliari ad uso differente dal commercio, possono essere vietati l’apertura e l’esercizio di un ristorante nello stabile comune.
Questo è quanto ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza 9402 del 4 aprile 2019, con la quale si è pronunziata sull’interpretazione di un regolamento condominiale che prevedeva il divieto di svolgimento di attività diverse dal commercio, inclusa, secondo la relativa delibera assembleare, quella di ristorazione.
La Curia, ritenuta ammissibile l’interpretazione letterale della clausola inibitrice del citato regolamento, in quanto espressione conforme alla volontà dei contraenti, ha affermato che l’esclusione della ristorazione dalla attività consentite, “non risulta né contrastante con il significato lessicale delle espressioni adoperate nel testo negoziale, né confliggente con l’intenzione comune dei condomini ricostruita dai giudici del merito, né contraria a logica o incongrua, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimità l’interpretazione degli atti di autonomia privata quando il ricorrente si limiti a criticare il risultato ermeneutico raggiunto dal giudice ed a lamentare che quella prescelta nella sentenza impugnata non sia l’unica interpretazione possibile, né la migliore in astratto”.
Ciò posto gli Ermellini concludono osservando che la ristorazione – “in quanto connotata dalla trasformazione delle materie prime alimentari a fini di commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario, e dunque volta alla creazione di un risultato economico nuovo, elemento questo distintivo delle imprese industriali ex art. 2195 c.c.; oppure consistente, in ogni caso, nella produzione di beni per la somministrazione di alimenti e bevande avvalendosi di laboratori di carattere artigianale” – non può qualificarsi come attività commerciale, che si concretizza nella mera distribuzione di prodotti, di per sé consentita dalla citata disposizione regolamentare.
*a cena con diritto