Insetti edibili: diventeranno una necessità?
*di alessandro klun
Sempre più spesso si parlare di insetti edibili. Al di là del pensiero e della sensibilità di ognuno, l’attenzione verso questi animali come possibile fonte alimentare rappresenta sempre più una necessità in un contesto caratterizzato, dalla necessità di conciliare, da un lato, il costante aumento della popolazione nel mondo, con conseguente aumento della produzione di cibo, dall’altro la necessità di evitare che tale aumento si traduca nello sfruttamento incontrollato e forzato di risorse naturali ed energetiche.
Neppure va sottovalutato il fatto che secondo i più recenti studi scientifici gli insetti presentano, sia direttamente che indirettamente, una preziosa fonte di proteine per l’alimentazione umana.
In ogni l’immissione sul mercato degli insetti intesi come alimenti presuppone necessariamente una valutazione preliminare sulla loro sicurezza alimentare sotto il duplice profilo del controllo dei rischi e della garanzia per la salute del consumatore
Sotto questo profilo la materia è disciplinata dal Regolamento UE sui c.d. novel food intendendosi per tali tutti quei prodotti, appartenenti a ben definite categorie, che non risultavano presenti in misura significativa sul mercato dell’Unione Europea anteriormente al 15 maggio 1997 (Regolamento (CE) 258/97 del Parlamento e del Consiglio Europeo).
Il successivo Regolamento (UE) 2015/2283,entrato in vigore il 01.01. 2018, ha sostituito e abrogato le precedenti normative.
L’art. 3 del suddetto provvedimento ha esteso la qualifica di novel food a tutti gli alimenti derivanti da nuovi processi e pratiche di produzione, ai prodotti provenienti da piante, animali, microrganismi e minerali che non siano stati prodotti o utilizzati prima del 1997, esclusi in ogni caso gli organismi geneticamente modificati (OGM).
Il Regolamento UE disciplina anche la procedura autorizzativa propedeutica all’immissione sul mercato comunitario dei c.d. novel food.
In particolare, la domanda di autorizzazione, corredata di dossier scientifico relativo alla sicurezza alimentare del prodotto che ne costituisce oggetto, viene presentata da parte del richiedente direttamente alla Commissione Europea che a sua volta la trasmette all’EFSA (European Food Safety Authority)
Tale organismo, considerato il prodotto sotto il triplice profilo del possesso delle medesime caratteristiche di un prodotto alimentare equiparabile in ambito UE, dell’etichettatura e insussistenza di rischi per la salute umana e della valutazione di vantaggi e svantaggi nutrizionali tra il nuovo alimento e quello che andrebbe a sostituire, entro 9 mesi dalla data in cui riceve la domanda da parte della Commissione, deve esprimere il proprio parere; entro i successivi 7 mesi la Commissione dovrà autorizzare, o meno, l’immissione del prodotto nel mercato comunitario.
Sulla base di tale normativa sono tre gli insetti autorizzati dalla UE per il consumo umano: la tarma della farina (Tenebrio molitor), la locusta (Locusta migratoria), il grillo (Acheta domesticus); mentre per altri nove è in corso la valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA.
Significativa in materia una pronuncia della Corte di Giustizia europea del 1° ottobre 2020 che stabilisce che gli insetti interi non ricadono nel campo di applicazione di detta normativa in quanto la considerazione degli insetti come novel food ha ad oggetto le farine e le preparazioni a base di questi animali.
Resta il fatto che al di là di normative vigenti, alternative commerciali, studi scientifici risulteranno comunque determinanti, nel processo di sdoganamento degli insetti nel mercato alimentare, l’approccio e la volontà del consumatore di mangiarli.
*a cena con diritto