Food delivery. Quanto è sicuro?

*di alessandro klun

La definitiva affermazione del food delivery, quale effetto conseguente alla nota crisi sanitaria, ci ha reso, da un lato irrinunciabili fruitori del relativo servizio, dall’altro più attenti e sensibili verso una sempre maggiore sicurezza alimentare anche nella consegna a domicilio con conseguente necessità di identificazione, sotto il profilo della responsabilità, del soggetto obbligato a prevedere le procedure corrette e a vigilare sul loro adempimento.

In particolare, sul piano normativo trova applicazione il Regolamento (CE) 178/2002 secondo cui costituisce responsabilità degli operatori del settore alimentare (OSA), garantire in tutte le fasi, ossia dalla preparazione alla distribuzione, la sicurezza e l’igiene degli alimenti.

Significativo è anche il Regolamento CE n. 852/2004 in forza del quale gli OSA sono tenuti a garantire l’osservanza di tutti i requisiti di igiene alimentare attraverso specifiche misure e procedure, tra cui il controllo delle temperature e il rispetto della catena del freddo.

Sotto questo profilo strumento fondamentale cui fare riferimento è senza dubbio l’HACCP, ossia un sistema di controllo adottato dalle attività di somministrazione contenente prescrizioni, procedure e linee guida in materia di preparazione, conservazione di alimenti e igiene degli ambienti dirette a garantire la sicurezza alimentare.

Ciò precisato va osservato che tale esigenza di sicurezza si pone anche in sede di consegna degli alimenti in conseguenza del rischio di contaminazione cui sono esposti.
Occorre tuttavia distinguere tra consegna a domicilio cui provvede in proprio il ristoratore e quella effettuata tramite piattaforma di food delivery, in quanto in funzione di ciò, è prevista una differente responsabilità.

Nel primo caso l’OSA, che provvede alle consegne con personale e mezzi propri, ha l’obbligo di prevedere nel proprio manuale HACCP, adeguate procedure e misure di sicurezza alimentare e igienico sanitarie, vigilando sulla loro osservanza da parte del suddetto personale in tutte le fasi dell’attività, ossia dalla preparazione sino alla consegna a domicilio.

Nella seconda ipotesi tale responsabilità grava sulla piattaforma che, previste specifiche regole e procedure, si occupa della dotazione, in favore dei propri collaboratori, di dispositivi idonei in termini di sicurezza sul lavoro e igiene alimentare in fase di delivery.

Dal canto suo il titolare dell’attività di somministrazione è tenuto ad inserire nel suddetto manuale le procedure di sicurezza adottate dalla piattaforma.

* a cena con diritto

FabioAdmin

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