False recensioni online. Cosa prevede il ddl per le pmi

*a cena con diritto

Per fronteggiare il fenomeno delle false recensioni online, il Consiglio dei ministri in sede di approvazione, nell’adunanza del gennaio scorso, del disegno di legge (ddl) per le pmi, aveva introdotto obblighi specifici per le piattaforme di recensioni e per le aziende che operano nel settore.

In particolare, allo scopo di garantire maggiore trasparenza, il disegno di legge prevede a carico di chi pubblica in rete un commento o un giudizio, l’obbligo di fornire prova della propria identità e dell’avvenuta frequentazione di un locale o la fruizione di un servizio, ad esempio attraverso uno scontrino.  

Inoltre, per assicurare maggiore autenticità, ha introdotto anche il limite temporale di quindici giorni dall’esperienza per pubblicare una recensione, con un contenuto il più possibile dettagliato e coerente con il tipo di servizio ricevuto. 

All’imprenditore recensito vengono riconosciuti il diritto di replicare al giudizio ricevuto e il diritto di ottenere la sua rimozione decorsi due anni dalla pubblicazione o nelle ipotesi in cui venga dimostrata la non veridicità, attualità o il carattere diffamatorio del suo contenuto, la mancata verificazione del suo autore ovvero se in grado di provare il miglioramento della qualità ed efficienza del servizio in relazione al quale aveva ricevuto tale giudizio. 

Oltre all’espresso divieto di compravendita di “recensioni, apprezzamenti o interazioni” attraverso sconti, offerte o altre forme di incentivo in cambio di opinioni positive, il disegno di legge attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il compito di verificare la corretta osservanza di tali disposizioni, con la possibilità, secondo quanto previsto dal codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, di applicare sanzioni in misura variabile da euro 5mila a 10 milioni di euro in base alla gravità delle violazioni.

Tale provvedimento risulta oggi oggetto di esame da parte della Commissione europea per effetto dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 che introduce una procedura denominata Tris (Technical Regulation Information System).

Per effetto di tale disciplina, allo scopo di evitare che provvedimenti nazionali contrastino con le norme europee sulla libera concorrenza e sul mercato interno, vige l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche riguardanti prodotti e servizi della società dell’informazione, prima che siano adottati nella legislazione nazionale.

Nel caso di specie, a seguito di due successive richieste di chiarimenti al Governo italiano, l’ultima delle quali risalenti allo scorso mese di aprile, la Commissione europea ha differito ogni determinazione al riguardo, risultando così sospeso l’iter previsto dalla citata direttiva.

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

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