Dublino, non vedente con cane guida espulso dal locale
*a cena con diritto
Dalla recente cronaca online si è appreso del divieto di accesso intimato dal titolare di un ristorante nella contea di Dublino a persona non vedente in quanto accompagnata dal suo cane guida.
Al di là delle motivazioni di carattere igienico-sanitario con le quali il ristoratore si sarebbe giustificato, a suo dire preoccupato dalla patologia asmatica di alcuni collaboratori, legittimamente ci siamo chiesti se nel nostro Paese è possibile fare riferimento ad una specifica normativa.
Al cane guida, in quanto accompagnatore di una persona non vendente o non udente, proprio perché addestrato aiutare queste persone ad affrontare e superare ostacoli o avvertire fonti sonore è dedicata una apposita disciplina.
In particolare, l’articolo 1– Articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37 stabilisce espressamente che: Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (commi aggiunti dalla legge 8 febbraio 2006, n. 60).
La legge 25 agosto 1988 n. 376 prevede poi la Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico stabilisce che All’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi: “Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.
Neppure trova applicazione l’ordinanza Ministero della Salute 27 gennaio 2004 in materia di cani pericolosi per cui il cane guida è esente dall’obbligo permanente di museruola.
In conclusione, al cane guida, proprio per la sua peculiarità e funzione, viene consentito ex lege l’accesso a mezzi pubblici, negozi, locali ed aree pubbliche, con conseguenti sanzioni a coloro che tale accesso impediscono.
*di alessandro klun