Chiacchiere e risate nei bar all’aperto fino a tardi. Il titolare è responsabile del rumore?

*di alessandro klun

Il titolare di un’attività di somministrazione alimentare è responsabile per il rumore prodotto dai clienti del proprio locale che, ad esempio, si intrattengono su tavolini all’aperto fino a tarda sera?

Ferma l’applicazione di specifici limiti e/o divieti imposti da un regolamento condominiale di natura contrattuale la norma di riferimento è costituita dall’art. 844 c.c. in forza del quale” Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le  esalazioni,  i  rumori,  gli  scuotimenti  e  simili propagazioni derivanti dal fondo  del  vicino,  se  non  superano  la normale tollerabilità, avuto  anche  riguardo  alla  condizione  dei luoghi. Nell’applicare   questa   norma   l’autorità   giudiziaria deve contemperare le  esigenze  della  produzione  con  le  ragioni  della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Tuttavia, la normale tollerabilità non costituisce criterio rigido e predeterminato ma flessibile in funzione delle caratteristiche di ogni singolo caso di specie. Nel caso, ad esempio, della c.d. movida il superamento o meno di detto criterio presuppone la valutazione complessiva del contributo apportato da ogni fonte sonora presente in una stessa zona (Tribunale di Modena, sentenza 143 del 28 gennaio 2019).

Nel caso in cui la soglia della normale tollerabilità venga valicata con conseguente intervento giudiziale in sede civile va segnalato che l’Autorità Giudiziaria può imporre al gestore responsabile l’adozione di specifici rimedi che evitino il protrarsi della situazione pregiudizievole, come introdurre limiti all’uso di dehors o spazi esterni nelle ore notturne (Cassazione, ordinanza 2757 del 6 febbraio 2020).

Significativa in tale contesto una recente sentenza in forza della quale è stata riconosciuta la responsabilità di un Comune, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni non patrimoniali, nei confronti dei residenti in una zona invasa dalla movida per lesione del loro diritto alla tranquillità delle loro normali attività e al godimento della propria abitazione (Tribunale di Torino, sentenza n. 1261/2021).

Infine, in capo al titolare di un’attività di somministrazione alimentare può configurarsi anche un responsabilità penale – art. 659 c.p. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – per violazione delle norme che salvaguardano l’ordine e la tranquillità pubblica se nulla fa per impedire urla e schiamazzi dei clienti del proprio locale nelle ore notturne, se idonei a disturbare una collettività indeterminata di persone, come nell’ipotesi di un condominio (Corte di Cassazione, sentenza 3952 del 4 febbraio 2022).

*a cena con diritto

Letizia Ceriani

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