Che ne sarà dei dehors?

*a cena con diritto

È in corso di discussione e approvazione il nuovo decreto legislativo relativo ai dehors e alle strutture amovibili in attuazione della Legge per la Concorrenza 2024 (legge 193/2024 art. 26), in vigore dal 19 dicembre 2024, che ha delegato il Governo a adottare, entro 12 mesi, un provvedimento per riordinare e liberalizzare le procedure relative all’occupazione di aree e spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi.

Con ogni probabilità la nuova disciplina entrerà in vigore, salvo proroghe, dal 2026, chiudendo così la lunga fase emergenziale dell’epoca Covid, caratterizzata da deroghe e proroghe per fornire sostegno alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La novità principale riguarda l’intervento della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, chiamata a esprimere la propria autorizzazione solo in via eccezionale, ossia quando l’installazione di dehors e strutture amovibili concerne spazi urbani in prossimità di siti archeologici e monumenti di eccezionale valore storico-artistico: in tali casi è tenuto a pronunciarsi, entro 45 giorni dalla domanda e con la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta, sulla base di specifici criteri come il mantenimento della percezione visiva del bene e delle prospettive urbane, le distanze minime dal monumento, omogeneità e decoro dei materiali utilizzati, la progettazione integrata con lo spazio circostante (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dei Beni culturali dovrà predisporre gli elenchi dei luoghi soggetti a tutela speciale).

Al di fuori di tali ipotesi l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sarà di sola competenza comunale, esclusa quella prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con la richiesta di occupazione del suolo pubblico e il pagamento del relativo canone.

Detta autorizzazione sarà necessaria per la collocazione di tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento, elementi di arredo urbano e strutture leggere di copertura, dehors anche chiusi, purché smontabili e non legati da opere murarie escluse invece le strutture non destinate direttamente alla somministrazione, come depositi o ricoveri di attrezzature.

Il decreto prevede una disciplina transitoria in forza della quale le strutture amovibili già installate ai sensi delle norme emergenziali potranno restare fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, gli esercenti attività di somministrazione alimentari avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda di autorizzazione, se i dehors si trovano in aree vincolate; in caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 180 giorni.

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

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