Approvato il disegno di legge per la tutela del settore produttivo agroalimentare biologico

di alessandro klun*

Dopo la Camera anche il Senato, in data 2 marzo 2022, ha approvato definitivamente il disegno di legge (S. 988) recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Il testo, che si compone di 21 articoli, innanzitutto disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Designato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali quale autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l’attività di indirizzo e di coordinamento (art. 3), il disegno di legge prevede la nascita del marchio biologico italiano per prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana e l’istituzione di un tavolo tecnico per la produzione biologica. Al tavolo sono affidati i seguenti compiti: 1) definire indirizzi e priorità del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica; 2) formulare pareri su provvedimenti adottati in materia di produzione biologica in ambito nazionale e UE; 3) promuovere il biologico; 4) favorire l’accesso e la conversione delle aziende al biologico.

É altresì prevista l’istituzione da parte del suddetto Ministro, previa accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, di un piano nazionale delle sementi biologiche e di un piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L’articolo 9 del provvedimento istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1), le cui modalità di funzionamento, requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del fondo medesimo vengono definiti con decreto del Ministro da emanarsi entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Altre disposizioni che assumono rilevanza significativa possono dirsi quelle relative alla formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni (art. 12) e ai distretti biologici che- ferma l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, includono anche i sistemi agricoli locali finalizzati destinati alla coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare di prodotti biologici.

Infine l’articolo 19 reca prevede che, in forza di delega, il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, intervenga in materia di controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica anche allo scopo di revisionare l’impianto del sistema sanzionatorio connesso.

*a cena con diritto

FabioAdmin

SHARE