Albo professionale e qualifiche: scenari legislativi possibili

di alessandro klun*

Albo professionale e formazione: sono questi gli obiettivi della proposta di legge n. 3160/2021 dal titolo “Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell’albo nazionale dei pizzaioli” presentata alla Camera dei Deputati con l’intento di disciplinare un’attività tanto antica quanto mai, di fatto, regolamentata.

L’ultimo tentativo in tal senso risale al disegno di legge n. 2280/2016, “Disciplina dell’attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti” presentata al Senato. Il testo subordinava il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo all’ottenimento di un diploma, avente durata quinquennale con corsi di aggiornamento, rilasciato esclusivamente da associazioni di categoria riconosciute, all’esito di una verifica teorico-pratica e frequenza di un corso di almeno 120 ore (di cui 40 di laboratorio, 20 di scienza dell’alimentazione, 30 di lingue straniere e 30 di igiene e somministrazione alimentare).

Inoltre, prevedeva l’istituzione della giornata italiana della pizza e di un albo professionale cui era necessario iscriversi per poter svolgere l’attività. Tornando alla proposta di legge da ultimo presentata, il provvedimento, una volta definita la professione di pizzaiolo (art. 2), stabilisce che la relativa attività può essere svolta condizionatamente alla frequenza di un corso di formazione di 450 ore, in un arco temporale di cinque mesi, presso associazioni di categoria, così come definite dall’art. 3, o istituti professionali a indirizzo enogastronomico e alberghiero.

Detto corso risulta essere così articolato: 350 ore di laboratorio su tecniche di lavorazione e utilizzo di macchine impastatrici e forni; 80 ore di carattere teorico su scienza e tecnologia alimentare, organizzazione imprenditoriale e fiscalità; 20 ore in materia di igiene e somministrazione alimentare. Concluso il corso, è prevista una prova teorico-pratica diretta al conseguimento di un diploma necessario per svolgere l’attività di pizzaiolo e un successivo periodo di pratica pari a 5 mesi continuativi presso un’impresa che opera nel settore.

Soltanto a coloro che svolgono tale attività da almeno due anni in forza di un rapporto di lavoro subordinato certificato dal datore di lavoro è consentito presentare domanda presso un’associazione di categoria riconosciuta, per il conseguimento automatico del diploma.

Inoltre, secondo le disposizioni transitorie del provvedimento in oggetto (art. 10), per chi, alla data di entrata in vigore della legge, è munito di un attestato di pizzaiolo rilasciato da un istituto di formazione è prevista l’assimilazione all’avvenuto conseguimento del diploma. Analoga equiparazione è stabilita nelle seguenti ipotesi: i) titolarità di un’autorizzazione comunale per l’attività; ii) esperienza lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni come dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante in imprese che svolgono attività di pizzeria; iii) possesso di un attestato di pizzaiolo.

Infine, la proposta di legge stabilisce l’istituzione di un albo presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Pizzaioli Professionisti, eletto ogni 5 anni dagli iscritti (art. 6) e ne disciplina i requisiti d’iscrizione (art. 7):

  1. Possono essere iscritti all’albo esclusivamente i pizzaioli in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 3 che hanno presentato la relativa richiesta al consiglio nazionale dell’Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.
  2. Sono iscritti di diritto all’albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.
  3. All’atto dell’iscrizione all’albo il richiedente deposita i documenti attestanti il possesso del requisito di cui alla presente legge) necessaria per lo svolgimento dell’attività
*a cena con diritto

FabioAdmin

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