Maranza non graditi al ristorante: il caso di Palermo
*a cena con diritto
Un episodio recente ha attirato grande attenzione mediatica. All’ingresso del proprio ristorante, uno chef molto conosciuto ha esposto un avviso con cui dichiara non benvenute alcune persone, definite come “maranza”, termine che fa riferimento a determinati tratti estetici e a uno stile di abbigliamento considerato indesiderato.
In breve tempo l’immagine del cartello e un video esplicativo pubblicato dallo stesso cuoco sui social hanno fatto il giro della rete, generando un acceso confronto. La presa di posizione ha però spaccato l’opinione pubblica. Alcuni sostengono che il titolare di un’attività ha piena facoltà di fissare regole e limiti per garantire il corretto svolgimento del servizio e la tranquillità degli ospiti. Altri, al contrario, giudicano il contenuto del cartello escludente e contrario alla normativa vigente, poiché fondato su preventive generalizzazioni legate all’immagine personale (barba, accessori, look) piuttosto che a comportamenti concreti, che difficilmente possono rientrare tra le motivazioni previste dalla legge per negare un servizio.
In particolare, secondo l’art. 187, Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., i titolari di un pubblico esercizio non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo),
Al di là del pensiero di ciascuno resta comunque evidente che l’iniziativa dello chef ha riacceso i riflettori su un tema reale: le difficoltà legate alla sicurezza e alla gestione dell’ordine che interessano chi opera nei settori della ristorazione e dell’ospitalità.
*di alessandro klun



