Simboli esposti nei locali: quando è lecito?
*a cena con diritto
Cosa prevede la legge nel caso di esposizione, in un luogo privato aperto al pubblico come un bar o ristorante, di una bandiera o simbolo attraverso i quali esprimere una posizione politica o sociale? È lecita oppure no? Nel caso, quale responsabilità si potrebbe configurare a carico del titolare?
In Italia questo comportamento in sé non è vietato, salva l’ipotesi in cui violi le disposizioni di legge che sanzionano fattispecie come l’istigazione all’odio o alla violenza, l’apologia di reato o la sicurezza pubblica.
Ricorre la prima ipotesi quando all’affissione di simboli e/o bandiere si aggiungono messaggi o condotte che incitano all’odio razziale, religioso o etnico (art. 604-bis,aggravata se sorretta da una finalità discriminatoria ex art. 604-ter del Codice penale).
Si potrebbe parlare di apologia di reato nel caso di esposizione pubblica di simboli di sostegno o appoggio ad atti e/o organizzazioni criminali, indipendentemente dal contesto in cui sono stati commessi (art. 414 Codice penale).
Qualora la condotta in esame provocasse disordini o pericoli per l’incolumità di persone e cose, nel locale le autorità preposte alla tutela della sicurezza e ordine pubblico possono chiederne la rimozione in base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Entro il perimetro definito dal rispetto di tali disposizioni è da escludere che tale condotta possa costituire un illecito, in quanto libera espressione del proprio pensiero costituzionalmente tutelata (art. 21 Cost.).
*di alessandro klun