Tre quesiti (fondamentali) su green pass e ristoranti
di alessandro klun*
Come ben sappiamo per cercare di arginare i contagi da COVID-19 ed evitare nuove chiusure il Governo ha deciso, con decorrenza 6 agosto 2021, di consentire solo a chi è in possesso di certificato verde – rilasciato a seguito di inoculamento almeno della prima dose vaccinale, o guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), o effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus, con validità 48 ore – l’accesso e lo svolgimento di determinate attività e servizi.
Ecco in 3 domande e risposte come sono cambiate, da quella data, le abitudini di ristoratori e clienti.
Dove è obbligatorio il green pass dal 6 agosto 2021?
Il green pass è necessario dal 6 agosto agli over 12 per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, esclusi la consumazione in piedi, se effettuata al bancone, e i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. il Green pass non è richiesto per i servizi di ristorazione all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco, ferme tutte le disposizioni anti-Covid sul distanziamento interpersonale.
L’esercente attività di somministrazione alimentare può controllare il Green Pass? E il documento di identità?
L’articolo 13 del Dpcm 17 giugno 2021 include tra i soggetti deputati alla verifica della certificazione verde tramite l’App Verifica19 e senza comportare la raccolta dati dell’interessato in qualunque forma ”i “soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Sempre nel Dpcm si legge che i possessori del Green Pass sono tenuti a mostrare il documento di identità “a richiesta dei verificatori“, per cui chi controlla, a parte i pubblici ufficiali, non è obbligato a richiedere il documento di identità.
La Circolare del Ministero dell’interno 10.08.2021 ha precisato che i gestori dei locali devono verificare il Green Pass, ma la verifica del documento di identità del titolare di certificazione verde andrà fatta “nei casi di abuso o di elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“ .
L’esercente tale attività è soggetto a sanzione?
Il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge 16 settembre 2021, n. 12 prevede una multa da 400 a 1000 euro e la chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di certificato verde.
Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale che risponde solo nel caso di evidenti sue responsabilità come nelle ipotesi di omissione o rifiuto di controllare la Certificazione Verde.
Tra contestazioni e cortei no green pass, recensioni di dubbia attendibilità verso i locali che ne verificano il possesso e le recenti proposte di riduzione di efficacia del certificato verde a 9 mesi o di introduzione di green pass per soli vaccinati per accedere a servizi di ristorazione, quello sopra descritto è il quadro normativo attuale, in vigore fino al 31 dicembre 2021, essendo l’obbligo di certificazione collegato allo stato d’emergenza per il coronavirus.
Anche se, considerato l’attuale rialzo dei contagi, una proroga potrebbe arrivare prima.
*A cena con diritto