Se il ristoratore non ha il Pos…

di alessandro klun*

Con il Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4, c.d. Decreto Crescita 2.0. è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di  strumenti di pagamento elettronici tramite Pos per bar e ristoranti che, pertanto, non possono rifiutare tali modalità.

Nel 2014 è intervenuto in materia il MISE che, pur senza prevedere sanzioni nel caso di mancata osservanza di tale obbligo, stabiliva nella somma di euro 30,00 il limite al di sotto del quale i titolari di tali attività ne erano esonerati e ha differito, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, la data di entrata in vigore.

Successivamente la Legge di Stabilità del 2016ha previsto la possibilità di utilizzare, ai fini del pagamento elettronico, carte di debito e di credito, riducendo detta soglia da 30,00 a 5,00 euro ed escludendo l’obbligo nel caso di “oggettiva impossibilità tecnica” (locuzione, tuttavia, rimasta indefinita al pari delle sanzioni applicabili, vista la mancanza di un successivo decreto di attuazione).

Nell’ottica di incentivare il ricorso al pagamento tramite Pos è stato approvato il Decreto-legge n. 124/2019, il cui art. 18 co.1 lett. a, (conv. con L. 19/12/2019, n. 157), ha previsto che dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di beni e servizi, si applica il limite massimo di 999,99 euro agli incassi in contante.

Con l’articolo 23 dello stesso provvedimento è stata introdotta, con decorrenza 1° luglio 2020, l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 30,00 euro, cui aggiungere una somma pari al 4% della transazione nel caso di rifiuto di pagamento elettronico (norma tuttavia abrogata in sede di conversione del provvedimento).

È stato introdotto, sotto forma di bonus dal 30 al 100%, anche un sistema di sostegni per l’acquisto del Pos in favore di attività commerciali con un fatturato annuo uguale o inferiore a euro 400.000,00 o di piccole e medie attività che dispongono di un registratore di cassa elettronico per i corrispettivi.

Il successivo Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 ha previsto un duplice credito di imposta: il primo, fino a una soglia di spesa massima di euro 160,00, in favore di esercizi che dispongono a titolo di noleggio, acquistano, impiegano mezzi di pagamento collegati a registratori di cassa elettronici; il secondo, fino a una soglia di spesa massima di euro 320,00, per le attività che nel corso del corrente anno usano strumenti di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Sempre sul tema va segnalato che recentemente è stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto legge 152/2021 (Decreto Legge Recovery) con cui è stata rinviata al  1° gennaio 2023 la data di entrata in vigore delle sanzioni sopraindicate (30 euro fissi + il 4% dell’importo della transazione nel caso di rifiuto), fermi l’obbligo di accettare il pagamento elettronico tramite carta di credito o di debito e la sua esclusione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

In attesa di tale termine, in mancanza, ad oggi, di un impianto sanzionatorio applicabile, cosa accade nel caso di un eventuale rifiuto di pagamento elettronico?

Fermi restando, lato gestore, i problemi legati alle commissioni richieste per le transazioni elettroniche e, talvolta, al malfunzionamento dello strumento, se, a titolo di esempio, il cliente ha già consumato il pasto in un bar o ristorante senza essere stato preventivamente avvertito del disservizio legato al Pos, potrebbe uscire dal locale rinviando il pagamento ad un momento successivo, tramite prelievo di denaro contante o bonifico, anche il giorno successivo, con possibilità di segnalazione ad autorità competenti ad effettuare accertamenti tributari.
*A cena con diritto

FabioAdmin

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