Ricevimento nuziale…gli invitati hanno sempre ragione?

*a cena con diritto

Integra gli estremi della violenza privata punibile ai sensi dell’art. 610 c.p. la condotta di chi impedisce alle auto degli invitati a un matrimonio di accedere alla location del ricevimento nuziale obbligandoli ad arrivare a piedi, con conseguente risarcimento in favore della società titolare della gestione.

Questa la conclusione cui è giunta la sesta sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6494/2023 a definizione di una vicenda in cui, in occasione di un ricevimento nuziale, una donna sostava con il proprio veicolo sulla sola e stretta via di accesso al luogo della cerimonia.

In tal modo costringeva gli invitati al ricevimento, impediti nell’utilizzo dei rispettivi veicoli a motore, a percorrere a piedi un tratto del percorso per raggiungere l’ingresso del luogo della festa, con conseguenti disagi e danni all’immagine della società che promuoveva domanda in sede giudiziale nei confronti della responsabile.

Convenuta in giudizio la donna chiedeva il rigetto della domanda.

Tuttavia, sia il Tribunale di Genova con sentenza 30 gennaio 2017, n. 271 che la Corte d’Appello di Genova, con sentenza 28 gennaio 2021 n. 90, alla luce delle prove orali e documentali assunte in sede di merito, concludevano affermando che la condotta sopra descritta costituiva reato ex art. 610 c.p. con conseguente obbligo della parte soccombente a risarcire il danno cagionato alla società.

La Corte di Cassazione, in via definitiva, ha confermato le pronunce di merito con rigetto dell’impugnazione proposta dalla donna e sua condanna alle spese. 

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

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