Movida: interviene Il Tribunale di Napoli
*a cena con diritto
Sulla movida e sull’inquinamento acustico nel centro storico e nelle zone limitrofe del capoluogo partenopeo è intervenuto recentemente il Tribunale di Napoli, che con due distinti provvedimenti, in accoglimento dei ricorso presentati dai residenti, ha condannato i locali interessati e l’amministrazione comunale a far cessare e ad adottare rimedi utili – tra cui in servizio di vigilanza privata in strada e il divieto di vendere bottiglie in vetro dopo le ore 23 – a contenere entro i limiti della normale tollerabilità, i rumori molesti, oltre alla condanna del Municipio ad un risarcimento per i danni alla salute e il disagio sofferto dai ricorrenti.
Su quale fondamento giuridico è stata riconosciuta la responsabilità dell’ente comunale?
Va subito detto che è il titolare del locale è ad essere responsabile per il rumore prodotto dai propri clienti, all’interno e all’esterno dell’esercizio, che danneggia o reca disturbo alle persone, se non si è adoperato per fare cessare tale condotta, ad esempio arrivando anche ad allontanare gli avventori “indisciplinati”.
Tuttavia, per i rumori e gli schiamazzi esterni al locale prodotti dalla musica o dai clienti che stazionano fuori dalla porta, anche il Comune, trattandosi di bene demaniale, è responsabile quanto il barista/ristoratore per i danni alla salute, alla vita familiare o alla proprietà provocati a terzi.
In particolare, secondo la Cassazione, sentenza 23 maggio 2023, n. 14209, il Comune, tramite il servizio di polizia locale, è tenuto a vigilare, e a gestire con diligenza i propri beni, intervenendo e facendo cessare i rumori notturni intollerabili sulla pubblica via.
Se omette di farlo può essere ritenuto responsabile, insieme al gestore del locale, dei danni patiti da coloro che abitano nelle vicinanze in base all’art 2043 del Codice civile, che prevede il divieto del “neminem laedere”, con le conseguenze risarcitorie del caso.
*di alessandro klun