La professione del cuoco è usurante?
*a cena con diritto
La professione di cuoco, sempre più sotto i riflettori di programmi e spettacoli televisivi, nella quotidianità è fatta di grande impegno, soddisfazioni, ma anche di notevoli carichi di lavoro, turni prolungati, fatica e stress nella gestione del servizio. Può essere definito un lavoro “usurante”? Cosa dice la legge?
Secondo il d.lgs. n. 67/2011, e successive modifiche, secondo una lista che viene periodicamente aggiornata in funzione di un quadro economico e sociale in continuo divenire, possono definirsi lavori usuranti quelle attività che sulla base di caratteristiche quali intenso sforzo fisico, ripetitività dei compiti, fattori di rischio e condizioni ambientali avverse, possono esporre il lavoratore a problematiche di salute psicofisica e/o al rischio di incidenti. Quali effetti giuridici e previdenziali produce la qualifica di lavoro usurante?
L’inclusione del cuoco nella categoria dei lavori usuranti consente al professionista che svolge tale attività di poter accedere all’APE sociale, introdotta con la Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), ossia al pensionamento anticipato a 63 anni, con la liquidazione di un importo “di passaggio” fino alla maturazione dei requisiti del trattamento di quiescenza convenzionale.
Tuttavia, per poter accedere a questo beneficio, il richiedente deve aver raggiunto almeno 36 anni di contributi, con sei anni consecutivi di mansione usurante negli ultimi sette di lavoro; b) oppure per sette anni negli ultimi 10 di lavoro.
Senonché, la Legge di bilancio del 2024, nell’estendere l’APE sociale fino al prossimo 31 dicembre 2024, ha escluso da tale beneficio il mestiere di cuoco, pur gravoso e usurante se considerati i ritmi e l’attività frenetica.
In considerazione di ciò, è auspicabile un ulteriore intervento diretto a includere tale figura professionale nell’elenco delle professioni usuranti con conseguenti provvedimenti che assicurino una tutela adeguata per la categoria.
*di alessandro klun