Influencer e social. Le linee guida dell’AGCOM
*a cena con diritto
In seguito al risalto mediatico di alcune vicende che hanno riguardato i c.d. influencer, cui ricorre sempre più spesso anche il mondo food – i social media rappresentano oggi il più diffuso mezzo di comunicazione – l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato, lo scorso 10 gennaio, le prime linee guida sul rispetto da parte di tale categoria delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi.
Il provvedimento si applica a coloro che operano in territorio italiano, che raggiungono almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme o social media e che hanno generato reazioni, (commenti/like) in almeno il 2% dei contenuti pubblicati (il c.d. engagement rate).
Definito l’ambito soggettivo di operatività, le linee guida stabiliscono alcuni principi fondamentali in relazione ai contenuti stabilendo che questi ultimi che devono rispettare il diritto d’autore e della proprietà intellettuale, non devono favorire l’istigazione alla commissione o apologia di reati, non devono “diffondere, incitare, propagandare oppure giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l’odio o la discriminazione” nei confronti di persone e gruppi di persone, soprattutto nel caso di minoranze e non devono risultare recare pregiudizio allo sviluppo psicofisico e morale dei minori (segnalando, al contrario, che si tratta di contenuti inadatti).
Nell’ipotesi di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico: da 10mila a 250mila euro per la trasparenza pubblicitaria, da 30mila a 600mila euro in materia di obblighi di tutela dei minori.
In relazione ai contenuti di carattere pubblicitario viene imposto agli influencer di comunicare informazioni vere, corrette, obiettive, conformi alla disciplina prevista dal suddetto testo unico in materia di messaggi di carattere commerciale e promozionale, ad esempio, per evitare la pubblicità occulta, con l’inserimento di apposite segnalazioni che evidenzino la natura pubblicitaria del contenuto rendendolo subito riconoscibile (hashtag come #ad o #adv).
Allo stato risultano esclusi dal provvedimento i c.d. microinfluencer anche se l’AGCM si è riservata la possibilità di estenderne l’applicazione nei loro confronti.
*di alessandro klun