Il ristoratore può negare il servizio a un cliente?

*di alessandro klun

Dalla cronaca online abbiamo appreso che la titolare di un bar ironicamente ha invitato via social coloro che alle scorse elezioni hanno espresso il proprio voto a favore dell’attuale Presidente del Consiglio e del partito che lo sostiene a non frequentare più il proprio locale.

Trattasi beninteso di invito e non di divieto. Ma sulla base di tale argomentazione potrebbe realmente rifiutare il servizio? La risposta è no.

L’articolo 187 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prevede espressamente quanto segue: “… Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale – che impongono rispettivamente di rifiutare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente, a coloro che sono in stato di deficienza psichica per altra infermità e a coloro che si trovano in stato di manifesta ubriachezza – gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Pertanto, nessun esercente di un pubblico esercizio, come un bar o un ristorante, può rifiutarsi di offrire il servizio richiesto dietro pagamento del relativo prezzo se non in presenza di un motivo lecito tra cui, come è evidente, non possono essere inclusi il pensiero e l’orientamento politico.

*a cena con diritto

Letizia Ceriani

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