Chi è responsabile dei danni causati dai rumori nelle aree pubbliche?
*a cena con diritto
Anche il Comune è responsabile dei danni causati dai rumori intollerabili provenienti dalle aree pubbliche con conseguente risarcimento del danno in favore dei privati danneggiati, oltre che all’adozione delle misure necessarie a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto della soglia della normale tollerabilità.
Questo il principio recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024, in seguito al ricorso da parte dei proprietari di un immobile il cui godimento era pregiudicato dai rumori molesti e intollerabili, specie in orario notturno, provocati dallo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali nei pressi dell’edificio.
Sul punto la Suprema Corte afferma innanzitutto che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose previsto dall’art. 844 c.c. non va valutato in termini assoluti, ma in funzione della situazione ambientale sulla base delle caratteristiche della zona, dei luoghi, degli orari e delle abitudini degli abitanti e che, per tale ragione, tali immissioni, pur se rientranti nei limiti pubblicistici, previsti dal regolamento comunale, non possono per ciò solo non essere considerate intollerabili. Per effetto di ciò, i limiti posti da tale regolamento sono puramente indicativi.
Infine, la stessa Corte osserva che anche il Comune o altra Pubblica Amministrazione, nel caso di immissioni sonore intollerabili ex art. 844 c.c. provenienti da area pubblica (nella specie, da una piazza), tenuto conto delle comuni regole di diligenza e prudenza che la stessa è tenuta ad osservare nella gestione dei propri beni è responsabile dei danni cagionati ai privati conseguenti alla lesione dei loro diritti alla salute (costituzionalmente garantito ex art. 32 e incomprimibile nel suo nucleo essenziale), alla vita familiare, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) non potendo tali diritti essere sacrificati in nome dell’interesse pubblico di tali manifestazioni.
*di alessandro klun