Allergeni. Normative e obblighi per gli addetti ai lavori

*di alessandro klun

Oltre alle portate, al loro costo e ai servizi offerti, il listino prezzi, o menù di un’attività di somministrazione alimentare, deve obbligatoriamente riportare anche l’indicazione degli allergeni presenti in ciascuna pietanza.

Ciò in forza del Regolamento Unione Europea n. 1166/2011 che ha introdotto l’obbligo di indicare gli allergeni dettagliati nell’allegato II di tale provvedimento, sia nelle etichette dei prodotti preimballati, sia negli alimenti serviti dalle collettività.

Per quanto riguarda il menù il relativo obbligo è espressamente previsto dall’art. 44 Reg. cit. in forza del quale “1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle
collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione”.

In attuazione di tale disposizione il nostro Paese ha approvato il D.lgs. 231/2017 dal titolo “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011”, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

In particolare, in forza dell’art. 19 comma 8 è espressamente previsto a carico dell’operatore del servizio alimentare l’obbligo di indicare in menù, specificamente e non in maniera generica, l’allergene o gli allergeni presenti negli ingredienti o sub ingredienti impiegati in ciascuna portata.

In via alternativa tale indicazione può risultare da apposito registro o cartello degli ingredienti, anche digitale, purché sia offerto anche un supporto cartaceo.

In mancanza di una indicazione precisa e puntuale trova applicazione l’art. 23, comma 2, del D.Lgs 231/2017 in forza del quale, salvo che il fatto costituisce reato, è prevista l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al pagamento di una somma da 3.000 a 24mila euro.

In conclusione, a prescindere dalla modalità che si intende utilizzare, rimane fondamentale l’esigenza, a tutela sia dell’attività di somministrazione che della salute del cliente, di comunicare con estrema trasparenza e correttezza quali sono gli allergeni presenti in ciascun piatto.

*a cena con diritto

FabioAdmin

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