Ristoratori, quali le responsabilità?

*a cena con diritto

Nella conduzione della propria attività il ristoratore deve avere conoscenze professionali, tecniche ma anche legali per fronteggiare le molteplici fattispecie che quotidianamente gli si propongono.

Focalizziamo l’attenzione sui rapporti con i clienti da cui possono derivare litigiosità conseguenti ad un contratto, ad un risarcimento del danno, come nelle ipotesi di sottrazione di beni o danni conseguenti ad una caduta all’interno del locale, di intossicazioni alimentari…

In particolare, quali responsabilità gravano sul ristoratore? Preliminarmente va precisato che il rapporto tra ristoratore e cliente si basa su un contratto in forza del quale il primo si obbliga nei confronti del secondo a fornire una prestazione avente ad oggetto la somministrazione di pasti e bevande dietro pagamento di un prezzo.

Da qui l’obbligo per il ristoratore di adempiere, con diligenza e correttezza, agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del cliente in rapporto ai piatti e alle bevande che quest’ultimo ha selezionato dal menù

Ciò si traduce nell’impegno ad assicurare al cliente piena corrispondenza tra quanto ordinato e servito: non può essere somministrata una pietanza “difettosa” (ad. esempio bruciata, cruda,) o diversa o di qualità inferiore da quella descritta nel menù

Lato cliente che obblighi ci sono?

Grava sul cliente l’obbligo di pagare la prestazione ristorativa ricevuta dall’imprenditore, pagando il corrispettivo in denaro. Nel caso di vizi o difetti come sopra indicati, accertati al momento del servizio il cliente avrà diritto, alternativamente, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto, per cui sarà legittimato a non corrispondere il prezzo, oppure alla sostituzione del piatto.

Ci sono anche obblighi di sicurezza?

Oltre a quanto sopra il ristoratore deve assicurare al cliente che la consumazione dei piatti serviti avvenga in condizioni di sicurezza per la sua persona e per le sue cose.

A titolo di esempio in relazione al caso di una bambina ustionata da una pizza bollente fatta cadere sul suo braccio da una cameriera, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale chi accede in un ristorante ha diritto di pretendere dal titolare che sia tutelata la sua incolumità fisica in base al contratto di ristorazione.

Inoltre gravano sul ristoratore responsabilità e rischi conseguenti alla sua organizzazione e sorveglianza sull’attività svolta, come nel caso dell’intossicazione alimentare derivante dalla somministrazione di piatti avariati, alla responsabilità per le cadute dei clienti all’interno del ristorante

Nel caso di intossicazione alimentare cosa accade?

In tale ipotesi, se viene accertata la sua responsabilità, oltre al risarcimento dei danni patiti dal cliente, il ristoratore potrebbe essere chiamato a rispondere per lesioni o omicidio colposo. 

A ciò potrebbero aggiungersi la cessazione, provvisoria o definitiva dell’attività, e la revoca della licenza.

Quali sono le responsabilità extracontrattuali del ristoratore

Sul ristoratore incombe anche una responsabilità extracontrattuale  ad esempio nel caso di caduta del cliente nel locale a causa del pavimento scivoloso.

In tal caso il ristoratore sarà ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. e sarà tenuto al risarcimento del danno, salva la prova del caso fortuito, ad esempio dimostrando che la caduta è stata determinata dalla condotta distratta dell’avventore, che avrebbe potuto evitare il danno con prudenza e attenzione.

Per quanto riguarda i propri collaboratori?

In qualità di datore di lavoro il ristoratore assume l’obbligo di osservare le regole previste dal diritto del lavoro, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dai contratti integrativi aziendali del settore e individuali, dai provvedimenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In definitiva è opportuno per il ristoratore concludere una polizza di responsabilità civile dell’impresa, la quale includa una clausola per il risarcimento di danni causati a terzi così dal titolare come dai propri collaboratori nel corso della loro prestazione lavorativa. 

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

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