Le mance sono redditi da lavoro: secondo la Cassazione vanno tassate!
di alessandro klun*
Ricordate il film Le Iene di Quentin Tarantino (1992)? Memorabile, almeno per chi scrive, la filosofia della mancia di Mr. Pink, alias Steve Buscemi, il quale si dispiace che le mance vengano tassate.
Ora analoga situazione potrebbe realizzarsi anche nel nostro Paese a seguito dell’ordinanza n. 26512 del 30 settembre 2021 con cui la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che la mancia costituisce reddito da lavoro e come tale va tassata.
Il caso trae origine dalla percezione a tal titolo, da parte del concierge di un albergo di lusso, di un importo annuale superiore a 80mila euro sul quale l’Agenzia delle Entrate esigeva il pagamento dell’IRPEF in quanto reddito di lavoro.
Il giudizio promosso dinanzi alla Commissione tributaria di Sassari, a seguito del ricorso proposto dal capo ricevimento si concludeva a favore di quest’ultimo in quanto secondo la stessa Commissione tale somma era stata percepita dal ricorrente in via occasionale e dai clienti e non dal datore di lavoro, motivi per cui non potevano rappresentare reddito da lavoro subordinato.
A conclusioni diametralmente opposte è giunta la Suprema Corte che con il citato provvedimento ha qualificato, a fini tributari, reddito come sopra indicato, qualunque somma percepita in forza di un rapporto di lavoro, sebbene occasionale o da parte di terzi, salve specifiche eccezioni previste dalla legge non applicabili analogicamente ad altri casi (ad es. le marce del croupiers, per le quali è prevista una deduzione forfettaria del 25%).
In funzione di tale principio di diritto la citata Commissione dovrà riesaminare l’intera questione.