Lavoratori della somministrazione alimentare e green pass. Quali regole?

Di seguito in sette domande e altrettante risposte vengono descritte le regole che disciplinano il green pass per i lavoratori privati del settore somministrazione alimentare.

Gli operatori del settore somministrazione alimentare sono tenuti a possedere il green pass?
Il D.L. n. 123/2021, entrato in vigore il 21 settembre 2021, ha introdotto con efficacia a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del settore privato, quindi anche per bar, ristoranti, pizzerie, caffetterie….

Quali sono le sanzioni per i lavoratori che non hanno il green pass?
Il decreto-legge valuta la condotta del lavoratore – e del datore di lavoro, se svolge mansioni lavorative all’interno dell’azienda – che non possiede il green pass come assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione, oltre ad una sanzione pecuniaria che va dai 600,00 ai 1.500,00 euro nel caso di accesso sul luogo di lavoro, elusione dei controlli o rifiuto di presentare la certificazione verde. In ogni caso non sono previste conseguenze disciplinari e non viene meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (quindi è escluso il licenziamento).

E i datori di lavoro come effettuano i controlli?
I datori di lavoro devono aver definito, entro il 15 ottobre 2021, le modalità organizzative con cui effettuare i controlli, anche a campione, con nomina formale degli incaricati all’accertamento.
Il datore che i omette i controlli o permette l’ingresso sul posto di lavoro ad un lavoratore non dotato di certificazione verde incorre in una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

I datori di lavoro o incaricati dell’accertamento di quali strumenti si avvalgono?
I controlli vengono eseguiti attraverso la scansione del QR Code riportato sul green pass tramite l’app VerificaC19.

Quando si fanno i controlli?
Al momento dell’ingresso al lavoro ovvero con richiesta anticipata fino a 48 ore prima per soddisfare specifiche esigenze di natura organizzativa.

Per le attività di somministrazione con numero inferiore a quindici dipendenti?
Per questa tipologia di attività è previsto che in relazione al lavoratore sprovvisto di green pass, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro ha facoltà di sostituirlo temporaneamente per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabile una sola volta, non oltre il 31 dicembre 2021.

Qual è il periodo di vigenza dell’obbligo di green pass?
Allo stato attuale dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza, salve proroghe.

Ultima annotazione. Il decreto, oggi all’esame delle Commissioni parlamentari, va convertito in legge entro il 20 novembre 2021.

di alessandro klun*

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