Diffamazione online. Cosa dice la legge?

*a cena con diritto

Per sporgere querela per diffamazione aggravata (ex art. 595 Codice penale), nel caso di offese avvenute online è sufficiente fare lo screenshot della pagina social su cui sono comparse.

Questo è quanto statuito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7358/2024, in forza della quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’individuazione e condanna del responsabile di diffamazione online, lo screenshot delle offese pubblicate su una piattaforma social, mentre non risulterebbe necessaria l’identificazione dell’indirizzo IP da cui proviene il messaggio che offende la reputazione della parte lesa.

La vicenda trae origine dal giudizio ritenuto lesivo della reputazione di una struttura alberghiera, ma potrebbe trattarsi anche di un ristorante o qualsiasi altra attività di somministrazione alimentare, lasciato sulla piattaforma social Facebook.

Il titolare dell’attività presentava querela per diffamazione producendo a sostegno delle proprie ragioni, solo gli screenshot tramite telefono delle offese pubblicate. Può essere tale elemento di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità dell’autore della condotta criminosa?

Investita della questione, la Suprema Corte ha stabilito che, per l’accertamento della responsabilità dell’autore della diffamazione online, è sufficiente provare che il profilo social dove sono state pubblicate sia a lui riconducibile anche sulla base di elementi logici indiziari univoci e convergenti come possono essere il motivo e il contesto della pubblicazione, il rapporto tra l’autore e la persona offesa, non risultando più necessaria e dirimente l’individuazione del suo indirizzo IP.

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

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