Commissione Ue adotta regolamento su etichettatura alimenti

La Commissione europea ha adottato formalmente le nuove norme sull’etichettatura dell’origine dell’ingrediente principale negli alimenti (Reg. UE 2018/775), approvate dagli Stati membri il 16 aprile scorso.

Il provvedimento, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, specifica le modalità con cui i produttori saranno obbligati a fornire informazioni sull’origine in etichetta quando il luogo di provenienza dell’alimento sia indicato o evocato e non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario.

Pubblichiamo di seguito una prima analisi della questione curata dallo studio legale Corte, organizzazione eletta studio dell’anno food durante l’ultima edizione dei Legalcommunity Ip & Tmt Awards.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1 giugno e la normativa si applicherà dal 1° aprile 2020.

Il regolamento detta la disciplina del caso in cui l’origine di un prodotto sia indicata, e non coincida con l’origine del suo ingrediente primario.

Il regolamento si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento sia indicato attraverso qualunque mezzo (ad esempio: diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche).

Vi sono tuttavia due eccezioni di non poco conto:

– i termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza

– le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, ed i marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Il regolamento prevede le modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario con due diverse modalità, a discrezione dell’operatore.  Sarà possibile indicare un riferimento ad una delle zone geografiche indicate, oppure potranno essere utilizzate espressioni tipo: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’a­limento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

La Commissione ha fatto sapere, tramite il comunicato stampa, che il nuovo regolamento garantirà un elevato livello di trasparenza, fornendo ai cittadini dell’UE informazioni chiare sull’origine dei prodotti alimentari venduti sul mercato dell’UE.

Ci sarà sicuramente chi non sarà d’accordo con questa affermazione, soprattutto in Italia.

Resta da capire cosa avverrà nel nostro paese. I decreti sull’origine dovrebbero teoricamente decadere il 1 giugno 2018, ma il 7 maggio scorso è stato annunciato con un comunicato stampa dal Presidente Gentiloni il decreto di proroga delle disposizioni nazionali, sulla cui legittimità permangono fortissimi dubbi.

Vai al sito

Leave a Reply

SHARE