Carni lecite e non. Esiste una legge?
*a cena con diritto
“Esperienza drammatica”. Così un noto giornalista e conduttore radiofonico ha definito la consumazione di carne canina. Il solo pensiero mette i brividi…o almeno in Italia, visto che ci sono Paesi nei quali è normale.
Ma la legge cosa prevede in proposito? Un ristorante può proporla nel suo menù? Il Regio Decreto n.3298/1928 del 20.12.1928 stabilisce che è lecito macellare e consumare esclusivamente carne suina, ovina, bufalina, bovina, equina e caprina, senza alcun espresso riferimento a quella canina o felina.
Il DPR 08 febbraio 1954, n. 320, all’art. 53 vieta l’importazione delle carni canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate.
Il Codice penale all’art 544-bis punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni, chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Anche qui nessun esplicito divieto anche, se per effetto della modifica di tale disposizione introdotta dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 può escludersi una presunzione di necessità sociale nel caso di uccisione di specie canine o feline per scopi alimentari, come tale penalmente sanzionabile.
Nell’attesa che questo vuoto legislativo venga colmato, anche in sede europea, attraverso l’introduzione di un espresso divieto di provocare la morte di una specie canina o felina per tali finalità, si può concludere che manca ad oggi una norma che proibisca espressamente di consumarne la carne, ma che neppure che lo permetta. Vale quindi il principio secondo cui non essendo autorizzata non è lecito né somministrarla e né mangiarla.
*di alessandro klun