Al supermercato chi rompe paga?
*a cena con diritto
La possibilità di rompere un prodotto o una confezione o far cadere una bottiglia durante la spesa è reale. Ma chi paga i danni in questi casi?
In linea generale, si può dire che vale la regola del “chi rompe paga”, trattandosi di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art.2043 c.c. sulla base del “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Pertanto, qualsiasi atto o fatto che provoca un danno, sia esso doloso o colposo, comporta per chi lo ha commesso l’obbligo di risarcirlo.
Tuttavia, se la colpa della rottura del prodotto non è del cliente ma degli addetti del supermercato il cliente non è tenuto ad alcun risarcimento ma solo se è in grado di provare che quel prodotto, ad esempio, era stato allestito e disposto in uno scaffale ma non in condizioni di sicurezza.
Gli stessi principi si applicano per l’ospite di un ristorante che, ad esempio fa cadere un bicchiere o un piatto rompendolo o sbeccandolo.
A onor del vero in entrambe le fattispecie è assai raro che vengano richiesti al cliente e/o avventore risarcimenti trattandosi di importi relativamente modesti come quelli conseguenti alla rottura di un bicchiere o di una bottiglia.
*di alessandro klun