Agente di commercio o influencer? La sentenza del Tribunale di Roma

*a cena con diritto

Con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 il Tribunale di Roma ha stabilito che è qualificabile come agente di commercio colui che esercita professionalmente l’attività di influencer promuovendo con stabilità e continuità i prodotti di un’azienda sulla propria pagina social o sito web con compensi quantificati in base agli acquisti online che i propri follower effettuano utilizzando un codice sconto personalizzato a lui associato.

La stabilità e continuità propri del rapporto di agenzia sono stati individuati dal Giudice capitolino sulla base di alcuni elementi di fatto caratterizzanti il rapporto sottoposto alla sua attenzione, ed in particolare: l’oggetto del contratto con l’influencer non è di mera promozione ma di vendita dei prodotti ai propri followers; ii) la durata a tempo indeterminato del contratto stesso; iii) la presenza di estratti conto provvigionali e l’emissione di fatture per un numero indeterminati di affari; iii) l’assimilazione alla zona di determinata dal contratto di agenzia ex art. 1742 c.c. della zona di operatività dell’influencer ossia la propria community di followers destinatari della promozione e della vendita social e sul web. 

Ad ulteriore sostegno della qualificazione dell’influencer come agente di commercio il Tribunale ha ritenuto irrilevanti tanto le modalità con cui l’influencer promuove e induce i followers all’acquisto, quanto le circostanze che non svolgesse l’attività in maniera prevalente e che non ricevesse direttive dalla società produttrice  

Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice, qualificato l’influencer come agente di commercio,  ha concluso per la legittimità della pretesa di pagamento dei contributi da parte di Enasarco.

Al di là dei caratteri propri del caso di specie giunto all’esame del Tribunale di Roma, in difetto di una specifica normativa che regoli l’attività dell’influencer marketing, tale sentenza rappresenta necessariamente un punto fermo di cui tener conto nel momento in cui un’attività imprenditoriale, anche del settore somministrazione alimentare, decida di utilizzare tale figura professionale per promuovere e vendere i propri prodotti, posto che, al di là del nomen iuris utilizzato, le concrete modalità di esecuzione del rapporto contrattuale risultano determinanti ai fini della qualificazione giuridica di quel rapporto, con importanti conseguenze sul piano economico. 

*di alessandro klun

Letizia Ceriani

SHARE